Organico dell’autonomia: nota MIUR 2852 del 5 settembre 2016

Oggetto: organico dell’autonomia.

 Premessa

La Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”.

Tutti gli strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) in essa previsti sono, quindi, funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge stessa e, al contempo, servono a dare nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome.

In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

L’anno scolastico 2015/2016 è stato un anno “di prima applicazione”, nel corso del quale si è avviato un processo di grande cambiamento anche grazie all’utilizzazione dell’organico dell’autonomia. Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, inoltre, è stato bandito ed è in via di espletamento il concorso docenti e, contemporaneamente, è in fase di attuazione il nuovo sistema di individuazione e nomina “per competenze” dei docenti, che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi introdotti dalla Legge 107/2015.

Si può quindi facilmente comprendere come tutto il sistema nazionale di istruzione stia attraversando una fase di importante evoluzione e si stia muovendo verso un’organizzazione più flessibile e, soprattutto, più coerente con la scuola dell’autonomia.

E’ chiaro, anche, che una così significativa innovazione, che ha coinvolto dirigenti, docenti, personale ATA, Amministrazione scolastica centrale e territoriale, può presentare talune difficoltà in fase di prima applicazione.

Nonostante ciò, le scuole hanno risposto in maniera ampiamente soddisfacente e positiva, realizzando, già nel corso dell’a.s. 2015/2016, esperienze molto significative.

La presente nota, in coerenza con gli “Orientamenti per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa” (prot. n. 2805 dell’11 dicembre 2015), intende fornire indicazioni ed orientamenti di massima sulle potenzialità offerte dalla gestione dell’organico dell’autonomia.

 

L’organico dell’autonomia in una logica unitaria

Come già sottolineato, l’organico dell’autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Nel corso delle operazioni di definizione dell’organico e di attribuzione dei posti di potenziamento, ciascuna scuola ha avuto la possibilità di verificare la consistenza del proprio organico dell’autonomia, anche se, in questa fase di prima applicazione, indubbiamente, alcuni vincoli, come il piano assunzionale e la mobilità straordinaria, non hanno sempre consentito di trovare una diretta corrispondenza tra le attribuzioni dei posti e la specificità dell’offerta formativa.

E’ importante ricordare che non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il poten- ziamento dell’offerta formativa.

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.

Si aprono, quindi, nuovi scenari, spazi di flessibilità che, se sapientemente e funzionalmente utiliz- zati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute.

Si pensi, inoltre, alla possibilità di far svolgere ai docenti di staff (collaboratori, coordinatori, refe- renti, individuati ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015) attività di organizzazione, progettazione, coordinamento, in coerenza con il sopra richiamato comma 5 della Legge. Ricordiamo, a tale proposito, che la Legge di stabilità 2015 ha eliminato l’istituto dell’esonero del collaboratore vicario, abrogando l’articolo 459 del decreto legislativo n. 297/94 e rinviando – di fatto – la questione all’utilizzo dell’organico dell’autonomia.

In sintesi, nella gestione dell’organico dell’autonomia, va ricercata la valorizzazione delle professionalità e delle competenze nell’ottica di quella flessibilità che costituisce uno dei punti cardine della Legge 107/2015 e che, non a caso, viene richiamata e rafforzata nel comma 3, art. 1, della stessa.

 

L’organico dell’autonomia per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa

Si è già detto che l’organico dell’autonomia, oltre che garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto, può avere almeno altre due funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto all’organizzazione scolastica.

In altre parole, l’organico dell’autonomia può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM).

Tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando l’offerta formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, in modo da soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione.

Inoltre, poter disporre dei posti di potenziamento può favorire una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, l’apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, gli scambi di docenza, la realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico dell’autonomia.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto e, nel confermare che il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare, un utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia potrà consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla ne- cessità di assicurare la “copertura delle classi” per le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento.

Parimenti, l’organico dell’autonomia potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle scuole:

  • per iniziative di formazione, rivolte agli studenti e al personale della scuola , anche con particolare riguardo agli Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale (PNSD);
  • per attività rivolte alle famiglie;
  • per attività rivolte agli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana attraverso la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e perfezionamento nell’uso della nostra lingua;
  • per l’attivazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità dove svolgere, tra le altre iniziative, attività di orientamento e di alternanza scuola lavoro per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità dei

Si tratta, perciò, di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta ed integrata, motore di crescita del territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, con la comunità locale e con le associazioni con cui le scuole collaborano.

Traendo spunto dalle valide e significative esperienze svolte già nell’a.s. 2015/2016, si possono proporre, oltre a quanto finora indicato e senza alcuna pretesa di esaustività, ferme restando le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica), altri esempi di attività che hanno visto direttamente coinvolti i docenti individuati su posti di potenziamento, in coerenza anche con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della legge 107:

  • prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento del tempo scuola per la scuola dell’infanzia e primaria;
  • “integrazione verticale” per agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado;
  • Prevenzione dell’analfabetismo informatico e interventi a favore dell’educazione finanziaria
  • implementazione e sviluppo della didattica laboratoriale;
  • potenziamento e recupero di conoscenze e competenze;
  • valorizzazione delle eccellenze;
  • supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato;
  • realizzazione di attività correlate all’insegnamento, in lingua straniera, di discipline non linguistiche con metodologia CLIL;
  • utilizzazione, in verticale, dei docenti del primo ciclo per lingua straniera, musica, educazione motoria;
  • ricerca-azione, innovazioni didattiche e disseminazione di buone pratiche;
  • attività coerenti con la realizzazione di quanto previsto dal DM 8/2011.

Molte altre possono essere le opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare: si pensi a quanto previsto dal comma 32 della Legge 107/2015, relativo ad attività e progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro, che tengano conto anche delle difficoltà e delle problematiche degli studenti di origine straniera.

Sempre nell’ambito della didattica orientativa, si ribadisce l’opportunità, nelle scuole del secondo ciclo, di garantire una efficace realizzazione del piano delle attività di alternanza scuola-lavoro. La Legge 107/2015, infatti, evidenzia la valenza educativa e formativa dell’alternanza scuola-lavoro e prevede (comma 35) che essa possa essere svolta anche “con la modalità dell’impresa formativa simulata”. Considerata la complessità dell’attuazione di tale sistema e, nello stesso tempo, la sua fondamentale importanza per il processo di crescita degli studenti, il dirigente scolastico può avvalersi anche delle risorse derivanti dal nuovo organico per conseguire validi risultati.

Ugualmente, si può far riferimento al sistema integrato di istruzione e formazione professionale, nel quale gli Istituti professionali realizzano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale triennale. In questo ambito, nelle more dell’esercizio della delega prevista dal comma 181 e concernente l’istruzione professionale, l’organico dell’autonomia può rappresentare, per la scuola, un’importante risorsa per la realizzazione di questi percorsi, per il monitoraggio e la valutazione degli stessi, per le iniziative finalizzate a supportare un’efficace integrazione dei sistemi di istruzione e di formazione professionale.

Particolare rilievo riveste la funzione di coordinamento prevista per l’organico dell’autonomia. Due esplicitazioni di tale funzione si rinvengono nella possibilità di affidare l’incarico di coordinamento a docenti dell’organico dell’autonomia per l’introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (comma 31), nonché per le azioni riguardanti il Piano nazionale per la scuola digitale (comma 59).

Ruolo fondamentale potrà avere l’organico dell’autonomia anche nella formazione dei docenti grazie all’individuazione di figure di riferimento per la realizzazione del piano di formazione, valorizzando, altresì, in questo ambito, i docenti cui vengono affidate le funzioni tutoriali per i neoimmessi in ruolo. L’utilizzo dell’organico dell’autonomia, inoltre, potrebbe essere prezioso in occasione dell’individuazione di un docente di riferimento per ogni rete di scuole che assuma il ruolo di referente per i colleghi in relazione a progetti di innovazione didattica e di inclusione.

Come si vede, sono esempi di carattere meramente esplicativo che vanno adattati ai diversi contesti e rapportati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

 

Verso un sistema integrato di valorizzazione delle competenze

Le indicazioni e gli orientamenti contenuti nella presente nota costituiscono uno spunto e un contributo alle scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione che si sta avviando verso un percorso di innovazione e di miglioramento.

Come sappiamo, in un sistema complesso come quello scolastico, i processi innovativi sono impegnativi e, per molti versi, faticosi.

L’obiettivo è, perciò, quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre più integrato, dell’organico dell’autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali.

Nella prospettiva sopra delineata, l’Amministrazione metterà a disposizione strumenti di supporto e di condivisione delle esperienze più significative realizzate nelle diverse comunità scolastiche, in modo da valorizzare le “buone pratiche”.

In conclusione, si sottolinea come il percorso intrapreso possa favorire una progressiva valorizzazione della professionalità di dirigenti, docenti e personale ATA e possa contribuire a creare le condizioni e fornire gli strumenti per la piena realizzazione del fondamentale percorso della scuola ita- liana verso un’offerta formativa sempre più personalizzata ed inclusiva che consenta di “cucire un vestito su misura” per ogni nostro studente.

Consapevoli che le istituzioni scolastiche hanno già avviato un significativo percorso di miglioramento grazie all’utilizzo pieno e cosciente degli strumenti dell’autonomia, si confida nella consueta e preziosa collaborazione di tutte le componenti delle comunità professionali e scolastiche per la piena condivisione di metodi, strumenti e strategie e per la concreta ed effettiva realizzazione di tutte le possibilità offerte dalle recenti disposizioni normative.

 

Il Capo Dipartimento Rosa De Pasquale

 

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