Diplomati magistrale, al via la risoluzione dei contratti

Il Miur fornisce indicazioni agli uffici periferici: ripulire le graduatorie e i ruoli in base alle previsioni del Decreto Dignità

martedì 23 ottobre 2018
Il Miur, con nota n. 45988 dello scorso 17 ottobre, da agli uffici scolastici regionali indicazioni in ordine al contensioso promosso dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l´ a. s. 2001/02 e alla necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti al rigetto, nel merito, dei ricorsi originariamente da questi proposti.

In attuazione del Decreto Dignità del 12 luglio 2018 (Legge 96/2018) di seguito gli adempimenti cui occorre dar corso:

1) operare una sollecita ricognizione dei destinatari delle sentenze, attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino al 31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2019), o a tempo indeterminato (con assunzione – condizionata – in ruolo da GAE per effetto di sentenza non definitiva favorevole);

2) formalizzare con apposito decreto la risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto procedendo:

– alla revoca della nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2019;

– alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Si confermano fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle GAE e Graduatorie di istituto di II fascia a seguito di sentenza non definitiva, poiché è di tutta evidenza che la clausola risolutiva espressa prevista dalla legge, in tal caso, non operi.

Sia i docenti destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d´Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere rimessi, con provvedimenti di codesti Uffici, nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17.

L´amministrazione ha fornito inoltre un riepilogo delle sentenze favorevoli all´amministrazione che sono arrivate negli ultimi mesi.
Allegati

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