Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814

Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attivita’ lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumita’ o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi.

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La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di recepire Il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;

2. di approvare il documento allegato al presente atto (allegati “A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d”) che ne costituisce parte integrante e costitutiva denominato “Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106. Linee di indirizzo regionali per la verifica di assenza di rischi alcolcorrelati”;

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5. di approvare che i costi degli accertamenti previsti dal presente documento sono a carico dei datori di lavoro e le tariffe da applicare per gli accertamenti tossicologico-analitici previsti nel presente documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie potranno stabilire eventuali ulteriori costi derivanti dalle spese non previste dal Nomenclatore. La tariffa delle prestazioni specialistiche effettuate dai servizi alcologici, ad esclusione degli accertamenti tossicologico-analitici di cui sopra, è stabilita in € 150,00 omnicomprensivi, comprendente tutte le visite mediche (generale e di controllo) e tutte le valutazioni psico-sociali ed educative;

6. di approvare che i costi delle eventuali controanalisi sono a carico del lavoratore il quale le può richiedere entro 10 giorni dalla comunicazione della positività del test di conferma. Sono eseguite dal laboratorio di riferimento regionale (Centro Regionale Antidoping e di Tossicologia “A. Bertinaria” di Orbassano), alla presenza del lavoratore e/o di suo legale rappresentante e/o consulente tecnico, entro 30 giorni dal recepimento della richiesta del lavoratore;

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8. tutte le disposizioni del presente provvedimento non comportano oneri a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di applicazione di disposti normativi attualmente in vigore.

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Allegato “A”

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SORVEGLIANZA SANITARIA

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Alcoldipendenza
La ricerca di eventuali condizioni di alcoldipendenza, in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è un atto clinico di esclusiva pertinenza del MC, eventualmente coadiuvato da medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD. L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD ricade nell’ambito della richiesta di accertamenti diagnostici prevista dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08.
Gli strumenti diagnostico-clinici e laboratoristici atti ad accertare lo stato di alcoldipendenza sono riportati nell’Allegato 6.
Se l’accertamento per alcoldipendenza risulta positivo, il MC emette il giudizio di non idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro.
Avverso il giudizio espresso dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva, ai sensi dell’art. 41, co. 9, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (SPreSAL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Accertamenti inerenti il divieto di assunzione
L’attività mirata alla prevenzione del rischio da assunzione di alcol deve seguire procedure che garantiscano la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.
Il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi.
Il Datore di Lavoro deve garantire, attraverso il MC, il controllo alcolimetrico dei lavoratori rientranti nell’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro comprese nell’Intesa Stato-Regioni del 16.3.2006.
Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, comunicheranno al MC, per iscritto, l’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre al controllo, provvedendo a garantire le condizioni di estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli.
Tali accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio.
Il controllo alcolimetrico dovrebbe essere previsto con frequenza almeno annuale o, in situazioni di livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno di lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di infortunio, scelti sulla base di criteri di casualità, fermo restando il controllo di tutti i lavoratori che effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio.
I risultati di detti accertamenti dovranno essere registrati nelle cartelle sanitarie personali dei lavoratori ed i risultati, anonimi e collettivi, dovranno essere integrati nella relazione sanitaria annuale.
Il MC informa il lavoratore sottoposto a controllo dei risultati degli accertamenti effettuati, del loro significato clinico e delle conseguenze che questi comportano relativamente alla sua attività lavorativa.
Nel caso in cui il MC rilevi l’avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore deve porre un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, e valutare i tempi della stessa in funzione del quadro clinico rilevato. Nell’ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria redatto dal MC dovrà essere prevista la possibilità, a fronte di un’ evidenza del rischio in esame, di effettuare un accertamento mirato di sorveglianza sanitaria “anticipato” rispetto all’eventuale scadenza della visita periodica.
Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.
Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all’accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Conseguentemente, il MC dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.
I costi del controllo indiretto dell’alcolemia nell’aria espirata da parte del MC e del prelievo e della misurazione dell’alcolemia nel sangue sono a carico del datore di lavoro.

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